Dal 1° ottobre 2013 entra in vigore l’aliquota  Iva al 22% mentre rimangono invariate le aliquote ridotte al 4%  e al 10%.
Visto lo scarsissimo lasso temporale che il Legislatore ha concesso agli  operatori è doveroso ricordare alcune regole per la corretta applicazione della  nuova aliquota Iva tenendo conto dell’art. 6 dpr 633/72 relativo al momento di  effettuazione dell’operazione.
 
Cessione di beni mobili
Nel caso di cessione di beni mobili l’aliquota Iva al 22% si applica alle  consegne o spedizioni effettuate a partire dal 1° ottobre mentre per  quanto riguarda gli acconti incassati entro il 30 settembre o per le fatture già  emesse a tale data permane l’aliquota Iva al 21%.
 
Prestazioni di servizi 
Nel caso di prestazione di servizi il momento di effettuazione  dell’operazione coincide con l’emissione della fattura per cui anche se le  attività sono state svolte entro il 30 settembre ma vengono fatturate e  incassate a partire dal 1 ottobre l’aliquota Iva da applicare è 22%.
 
Compravendita di beni immobili
Per le compravendite di beni immobili il momento di effettuazione  dell’operazione coincide con la stipula dell’atto notarile; per cui agli  atti notarili redatti a partire dal 1° ottobre troverà applicazione l’aliquota  Iva al 22% fermo restando che gli acconti già incassati e fatturati al 30  settembre restano con Iva al 21%.
 
Note di credito
In caso di emissione di una nota di credito, la corretta applicazione  dell’aliquota Iva dipende dall’Iva applicata alla fattura originaria per cui se  la nota di credito viene emessa a decorrere dal 1° ottobre ma relativa a fatture  emesse ai periodi precedenti in cui ha trovato applicazione l’Iva al 21% essa  conterrà l’indicazione dell’Iva al 21% (principio di correlazione tra fattura e  nota di credito).