De Mattia & Palma Commercialisti - News
Iva di gruppo - 15/03/2009
l'agenzia delle entrate con la risoluzione n.51/e/2009 del 25.02.2009 ha stabilito che nell'ambito dell'iva di gruppo, in caso di gruppi di societa' con patrimonio consolidato superiore a 258.228....
il ministro dell'economia tremonti nella conferenza stampa al termine dell'ecofin del 10.03.2009 ha annunciato che l'italia ha ottenuto il via libera dall'ue affinche' l'aliquota agevolata iva al....
il decreto legge 5/2009 (decreto incentivi) ha stabilito un incremento delle sanzioni a carico del contribuente che utilizza indebitamente somme a credito (compensazioni indebite) con il mod. f24....
il decreto incentivi (d.l. 5/2009 del 10 febbraio 2009) agevola le imprese che realizzano operazioni di aggregazione (fusione, scissione, conferimento) mediante il riconoscimento gratuito dei maggiori....
il d.l. 5/2009 (decreto legge incentivi) e' stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale l'11 febbraio; il decreto contiene contributi per circa 2 miliardi di euro per l'acquisto di impianti a ....
in caso di prestiti fruttiferi effettuati dai soci in favore della societa' gli interessi erogati dalla societa' sono soggetti ad una ritenuta, d'acconto o d'imposta, a seconda dei casi. la ritenuta e....
i soci possono finanziare la societa' versando somme di denaro, definibili quale capitale di credito ed allocati al passivo, sub. d 3), dello stato patrimoniale ex art. 2424 c.c.. a tali prestiti....
la risoluzione n.91/e/2006 del 12.07.2006 emanata dall'agenzia delle entrate ha ribadito quanto gia' affermato con la precedente risoluzione n.115/e/2005 del 08.08.2005 in merito alla corretta individ....
la circolare n. 3/e/2009 del 04.02.2009 esamina alcuni casi particolari di acquisto di veicoli provenienti dall'estero. in caso di acquisto di ciclomotori, macchine agricole e macchine operatrici, la....
la circolare n. 3/e/2009 del 04.02.2009, emanata dall'agenzia delle entrate ma elaborata e redatta congiuntamente con il ministero dei trasporti, esamina alcuni casi particolari di immatricolazione ve....
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home > News > Cartelle Equitalia e crediti tributari: ora e' possibile la compensazione
Cartelle Equitalia e crediti tributari: ora e' possibile la compensazione - 18/06/2009

Il decreto legge 262/2006 (articolo 2, comma 13) ha inserito l'articolo 28-ter all'interno del Dpr 602/73; con tale modifica  e' ora possibile compensare i crediti tributari con i debiti da cartelle esattoriali.

L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento direttoriale del 29 luglio 2008, ha fissato le modalità di trasmissione dei flussi informativi tra Equitalia e Amministrazione finanziaria. 

Alla luce di tale novita', gia' a partire dai prossimi giorni, Equitalia invierà ai contribuenti iscritti a ruolo, che contemporaneamente vantano crediti d'imposta, una proposta per compensare i due importi.

L'Agenzia delle Entrate, al momento dell'erogazione dei rimborsi d'imposta, trasmette l'elenco dei beneficiari a Equitalia che individua, all'interno di questo, chi è iscritto a ruolo e chi no.

La nuova lista viene restituita alle Entrate, che provvede a mettere a disposizione di ciascun agente della riscossione gli importi corrispondenti alle somme iscritte a ruolo non riscosse, comprensive degli interessi e delle spese. L'agente della riscossione sospende le azioni di recupero e notifica una proposta di compensazione agli aventi diritto al rimborso.

Il modello predisposto da Equitalia 
dovrà contenere il dettaglio delle somme iscritte a ruolo, le informazioni sugli sportelli dell'agente della Riscossione (indirizzi, orari e giorni di apertura), il modulo di adesione e l'elenco dei documenti da allegare.

Se accetta di compensare il debito, il contribuente dovrà restituire personalmente allo sportello competente, via fax o tramite posta, entro 60 giorni dalla ricezione della proposta, una copia del modulo di adesione, compilata e firmata, allegando la documentazione richiesta.

La mancata risposta da parte del contribuente entro 60 giorni, verrà considerata come rifiuto della proposta di compensazione; trascorsi 80 giorni dalla notifica della stessa senza un feedback positivo, l'agente della Riscossione riprenderà l'attività di recupero delle somme iscritte a ruolo.

In caso di adesione alla compensazione, Equitalia tratterrà le somme per il quale il contribuente è debitore, nei limiti dell'importo oggetto della compensazione, rilasciando apposita quietanza, e ne darà comunicazione all'agenzia delle Entrate, la quale erogherà direttamente al beneficiario la somma eventualmente eccedente.

Sono escluse dalla procedura di compensazione le partite oggetto di sgravio, rateazione o sospensione, quelle per le quali sono stati effettuati versamenti ex articolo 12 della legge 289/2002 ed ex articolo 25, comma 3-quater, del decreto legislativo 472/1997, e quelle relative a soggetti deceduti.