De Mattia & Palma Commercialisti - News
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dal 2011 l’istanza per il rimborso iva non si presenta piu' al concessionario con il modello vr ma solo in dichiarazone e per via telematica. con provvedimento del direttore dell’agenzia ....
a partire dal 1 luglio 2011 gli avvisi di accertamento relativi al periodo d'imposta 2007 e successivi non saranno piu' seguiti dalla cartella di pagamento ma saranno titoli immediatamente esecut....
a partire dal 1 gennaio 2011 non e' piu' possibile compensare con altri tributi in f24 eventuali crediti erariali (ad esempio per iva o per imposte sui redditi), quando lo stesso contri....
un provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate datato 30 dicembre 2010 stabilisce che per le attivita' di tutoraggio e accertamento su imprese e grandi contribuenti stranieri, ma ident....
il 29 dicembre 2010 con provvedimento protocollo 2010/188376 l’agenzia delle entrate ha dato attuazione al regime autorizzatorio introdotto dal dl 78/2010 per l’effettuazione delle operazi....
Spesometro - 02/01/2011
dopo il redditometro arriva lo spesometro, vale a dire il nuovo sistema di controllo dell’agenzia delle entrate contro l’evasione fiscale che setaccera’ tutti i pagamenti tra i sogge....
a partire dal 1 febbraio 2011 viene modificata la misura delle sanzioni ridotte previste in caso di utilizzo del ravvedimento operoso. in particolare: - per i versamenti omessi, care....
la legge di stabilita' 2011 ha stabilito che per le cessioni di immobili abitativi da parte di un'impresa di costruzioni (o ristrutturazioni) l’esenzione iva scatta dopo cinque anni da....
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Modelli Intra 2010: niente sanzioni per il I semestre - 18/02/2010

Nessuna sanzione sara' applicata dall'amministrazione finanziaria per le violazioni commesse nella compilazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie, relativi ai mesi da gennaio a maggio 2010 (obblighi mensili) e al primo trimestre 2010 (obblighi trimestrali), a patto che siano sanate trasmettendo, entro il prossimo 20 luglio, elenchi integrativi elaborati secondo i criteri fissati dalla normativa in materia in corso di emanazione.

E' quanto stabilito dalla Circolare 5/E dello scorso 17 febbraio, con cui l'Agenzia delle Entrate, richiamandosi esplicitamente a una norma dello Statuto del contribuente (articolo 10, comma 3, della legge 212/2000): "le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza…", viene incontro alle esigenze degli operatori economici.

Questi ultimi, infatti, in attesa che venga pubblicata la normativa nazionale di recepimento delle modifiche apportate alla direttiva comunitaria 2006/112/Ce, potrebbero incorrere in errori nella compilazione degli elenchi, "toccati" da alcune importanti novita'.

Le direttive 2008/8/Ce, 2008/9/Ce e 2008/117/Ce, intervenute sulla 2006/112/Ce, hanno infatti recato significative modifiche in materia di Iva, entrate in vigore il 1° gennaio scorso. In particolare, per quanto riguarda gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie, le nuove norme estendono l'obbligo di presentazione degli elenchi Intrastat anche alle prestazioni di servizio per le quali il committente è debitore dell'imposta, prevedono la possibilità di rendere obbligatoria la presentazione telematica degli elenchi a decorrere dal 2010, stabiliscono che la periodicità è in linea generale mensile, ma, a determinate condizioni, i singoli Stati la possono rendere trimestrale.

Pertanto, essendosi verificate obiettive condizioni di incertezza, non verranno applicate sanzioni per le violazioni - sanate entro il 20 luglio 2010 - riguardanti gli elenchi relativi ai mesi da gennaio a maggio 2010, per gli obblighi mensili, e al primo trimestre 2010, per gli obblighi trimestrali.