De Mattia & Palma Commercialisti - News
tutti i soggetti passivi iva, compresi quelli tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata, che intendono richiedere il rimborso emergente dalla dichiarazione annuale devono redigere il mod....
il d.lgs. 241/1997 all'art. 17 prevede la possibilita' per i contribuenti di utilizzare i crediti di natura tributaria in compensazione di debiti tributari e previdenziali, nonche' di premi e con....
a decorrere dal 21.02.1997 (data di entrata in vigore del d.p.r. 695/1996) le imprese indistriali, commerciali e di servizi (relativamente a beni aventi consistenza fisica), in contabilita' ordinaria,....
e' stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale di ieri 27 aprile il decreto del ministero dell'economia che regola il regime dell'iva per cassa, (ossia l'iva viene viene versata con l'f24 solo dopo....
la documentazione contabile informatizzata ha la stessa efficacia probatoria di quella prodotta con modalita' meccanografiche. l'art. 22 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82 (codice dell'amministrazione dig....
con l'approvazione della legge n.2 del 28 gennaio 2009 che ha convertito il decreto legge 185/2008 e' stato aggiunto al codice civile l'art 2215-bis relativo alla formazione e tenuta co....
l'agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla plusvalenza derivante dalla cessione di partecipazioni in societa' costituite da non piu' di sette anni reinvestite entro due ....
l'agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti e spiegato la modalita' di fruizione della deduzione irap dalle imposte dirette ai sensi dell'art. 6 del decreto legge 185/2008. si veda la circolare n. ....
il ministero dell'economia ha emanato il decreto attuativo del regime dell'iva per cassa per la cui completa operativita' bisognera' attendere la pubblicazione del decreto sulla gazzetta ufficiale. i....
la giunta regionale ha approvato il disciplinare per l'attivazione del bando del "credito d'imposta regionale per nuovi investimenti produttivi", sul quale il consiglio regionale dovr&a....
De Mattia & Palma Commercialisti - News
Studio De Mattia
Via Misericordia 21 - 83029 - Solofra (AV)
Corso Europa 17|F - 83100 - Avellino
Tel. + 39 0825 1918295
Fax +39 089 8424464
Email : segreteria@studiodemattia.com
home > News > Accertamento Studi di settore: inidicazioni delle Entrate
Accertamento Studi di settore: inidicazioni delle Entrate - 19/04/2010

L'Agenzia delle Entrate ha emanato lo scorso 14 aprile la Circolare n.19/E/2010 con la quale, recependo le indicazioni di quattro sentenze del 2009 delle sezioni unite della Cassazione (nn. 26635, 26636, 26637 e 26638), fornisce indicazioni importanti agli Uffici periferici circa la gestione dei contenziosi pendenti e i prossimi accertamenti da studi di settore.

Le indicazioni che arrivano con la Circolare n.19/E/2010 mettono in primo piano la centralità del contraddittorio con il contribuente.

In tutte le pronunce della Cassazione viene rilevato che solo dopo l’avvio del contradditorio è possibile legittimare l’accertamento derivante dalla verifica di uno scostamento della dichiarazione del contribuente dai valori “standard” elaborati dallo studio in relazione all’attività svolta dal dichiarante.

In questa fase preliminare, si sottolinea nelle sentenze di legittimità, “i segnali emergenti dallo studio di settore (o dai parametri) devono essere "corretti", in contraddittorio con il contribuente, in modo da "fotografare" la specifica realtà economica della singola impresa la cui dichiarazione dell’ammontare dei ricavi abbia dimostrato una significativa "incoerenza" con la "normale redditività" delle imprese omogenee considerate nello studio di settore applicato”. Tutto ciò, nel rispetto del principio del giusto procedimento amministrativo.

Controversie pendenti, la parte del leone al contraddittorio
In caso di mancata attivazione del contraddittorio, gli avvisi d’accertamento relativi agli studi di settore risulteranno “viziati” e gli uffici dell’Agenzia abbandoneranno tutti i relativi contenziosi pendenti. Al contrario, dove si sia cercato il confronto con il contribuente e questo lo abbia rifiutato, si può andare avanti con la pretesa tributaria, sempre che la stessa sia giudicata sostenibile.

Dal contradditorio alla motivazione
L’omessa indicazione delle ragioni per cui non sono stati presi in considerazione gli elementi addotti dal contribuente a prova dell’inapplicabilità dello studio di settore alla propria realtà economica, non inficia la validità della motivazione dell’atto di accertamento, a condizione che le stesse ragioni siano esplicitate dall’ufficio in sede di contraddittorio e scritte nel relativo verbale consegnato al contribuente. È, infatti, sempre il dialogo a prevalere e a confermare il principio di cooperazione tra le parti stabilito dallo Statuto (legge 212/2000).

Nel caso in cui il contribuente invitato al contraddittorio non risponda affatto, la motivazione dell’atto di accertamento potrà basarsi solo sull’applicazione dello studio di settore, con riferimento allo standard applicato. La “reticenza” nell’affrontare il confronto con l’Amministrazione è, infatti, sintomo di presenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
 
L’onere della prova
In sede di contraddittorio, il contribuente può ribaltare le presunzioni semplici avanzate dall’Agenzia attraverso l’applicazione degli studi di settore (o i parametri), utilizzando tutti gli elementi in suo possesso mentre l’Amministrazione finanziaria, è tenuta a dimostrare l’applicabilità dello standard prescelto al caso concreto oggetto dell’accertamento.