De Mattia & Palma Commercialisti - News
Iva di gruppo - 15/03/2009
l'agenzia delle entrate con la risoluzione n.51/e/2009 del 25.02.2009 ha stabilito che nell'ambito dell'iva di gruppo, in caso di gruppi di societa' con patrimonio consolidato superiore a 258.228....
il ministro dell'economia tremonti nella conferenza stampa al termine dell'ecofin del 10.03.2009 ha annunciato che l'italia ha ottenuto il via libera dall'ue affinche' l'aliquota agevolata iva al....
il decreto legge 5/2009 (decreto incentivi) ha stabilito un incremento delle sanzioni a carico del contribuente che utilizza indebitamente somme a credito (compensazioni indebite) con il mod. f24....
il decreto incentivi (d.l. 5/2009 del 10 febbraio 2009) agevola le imprese che realizzano operazioni di aggregazione (fusione, scissione, conferimento) mediante il riconoscimento gratuito dei maggiori....
il d.l. 5/2009 (decreto legge incentivi) e' stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale l'11 febbraio; il decreto contiene contributi per circa 2 miliardi di euro per l'acquisto di impianti a ....
in caso di prestiti fruttiferi effettuati dai soci in favore della societa' gli interessi erogati dalla societa' sono soggetti ad una ritenuta, d'acconto o d'imposta, a seconda dei casi. la ritenuta e....
i soci possono finanziare la societa' versando somme di denaro, definibili quale capitale di credito ed allocati al passivo, sub. d 3), dello stato patrimoniale ex art. 2424 c.c.. a tali prestiti....
la risoluzione n.91/e/2006 del 12.07.2006 emanata dall'agenzia delle entrate ha ribadito quanto gia' affermato con la precedente risoluzione n.115/e/2005 del 08.08.2005 in merito alla corretta individ....
la circolare n. 3/e/2009 del 04.02.2009 esamina alcuni casi particolari di acquisto di veicoli provenienti dall'estero. in caso di acquisto di ciclomotori, macchine agricole e macchine operatrici, la....
la circolare n. 3/e/2009 del 04.02.2009, emanata dall'agenzia delle entrate ma elaborata e redatta congiuntamente con il ministero dei trasporti, esamina alcuni casi particolari di immatricolazione ve....
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Black List: comuicazione telematica - 19/04/2010

E' stato pubblicato in Gazzetta il decreto del Ministero Economia e Finanze che definisce le modalità e i termini del nuovo obbligo per contrastare le frodi Iva derivanti dal compimento di operazioni (acquisti e cessioni di beni, prestazione e acquisto di servizi) con imprese e professionisti domiciliati in paesi a fiscalità privilegiata (i cd. Paesi Black List) contenuto nell'articolo 1, comma 1, del decreto legge 40/2010.

La comunicazione obbiligatorio telematica avra' cadenza mensile o trimestrale in base al volume delle operazioni.

Il volume d'affari discriminante e' fissato in 50mila euro: sotto i 50mila euro la cadenza sara' trimestrale, superato tale limite la comunicazione sara' mensile.

La norma, con la dichiarata finalità di contrastare i fenomeni di evasione fiscale prevalentemente in campo Iva (in particolar modo, le frodi carosello attuate attraverso società costituite fittiziamente, cosiddette cartiere), dispone che i soggetti passivi devono comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate tutte le operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in uno dei "paradisi fiscali" individuati con i decreti ministeriali
4 maggio 1999 e 21 novembre 2001. Vanno pertanto trasmessi i dati relativi a tutti gli acquisti e le cessioni di beni e a tutte le prestazioni di servizi, quelle rese e quelle ricevute.

In particolare, con riferimento alle operazioni registrate o soggette a registrazione nel periodo di riferimento, il decreto prescrive l'indicazione, tra l'altro, dei seguenti elementi:

  • codice fiscale (o altro codice identificativo) attribuito all'operatore dallo Stato in cui lo stesso è stabilito, residente o domiciliato

  • ditta, cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio fiscale, se si tratta di persona fisica

  • denominazione o ragione sociale, sede legale o amministrativa, se soggetto non persona fisica

  • per ciascun operatore, il totale delle operazioni attive e passive effettuate, distinto tra operazioni imponibili (va evidenziato l'importo complessivo della relativa imposta), non imponibili, esenti e non soggette, al netto delle relative note di variazione, e, per le note di variazione emesse e ricevute relative ad annualità precedenti, il totale delle operazioni e la relativa imposta.

La comunicazione va trasmessa in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro l'ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento.

Segue il ritmo trimestrale anche chi ha iniziato l'attività da meno di quattro trimestri, a meno che, in quelli trascorsi, non abbia superato il limite dei 50mila euro. Quando la soglia viene oltrepassata, dal mese successivo l'adempimento diventa mensile.

L'obbligo della comunicazione entra in vigore a partire dalle operazioni effettuate dal prossimo 1° luglio.

L'Agenzia delle entrate, entro 60 giorni dall'emanazione del decreto, approverà lo specifico modello con le relative istruzioni per la compilazione.