De Mattia & Palma Commercialisti - News
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l'art. 16 comma 1 del decreto anticrisi (d.l. 185/2008) modifica l'art. 21 della l. 413/1991 reintroducendo nell'ordinamentoil principio del silenzio - assenso nell'ipotesi di interpello antielusivo. ....
Ravvedimento IRAP - 18/02/2009
torna a essere utilizzabile la regolarizzazione spontanea delle violazioni legate all'omesso o tardivo versamento dell'irap. con la risoluzione n. 43/e del 17 febbraio, l'agenzia precisa che, a parti....
il decreto legge "incentivi" (d.l. 05/09) ha ridotto l'importo dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni dei beni immobili strumentali ammortizzabili dal 7% al 3%. per ulteriori informaz....
l'art. 21 del d.p.r. 633/1972, come modificato dal d.lgs. 52/2004 ha previsto la possibilita' di affidare a terzi l'incarico di emettere la fattura. e', infatti, espressamente prevista la possibilita'....
Fattura elettronica - 14/02/2009
per fattura elettronica si intende quel documento informatico, registrato in forma digitale e redatto attraverso specifiche modalita' che permettono di salvaguardare l'integrita' dei contenuti e l'uni....
la legge finanziaria per il 2008 ha recepito la decisione dell'ue del 27 giugno 2007 in merito alla detrazione dell'iva sulle autovetture nella misura del 40%. la finanziaria 2008, pertanto, modifican....
a partire dal 01.01.2009 per fruire della detrazione fiscale del 55% legata ad interventi di riqualificazione energetica non e' piu' richiesta un'istanza preventiva ma e' sufficiente presentare all'ag....
IVA per cassa - 13/02/2009
il decreto anti-crisi in corso di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale ha confermato la possibilita' di applicare l'esigibilita' differtita (la cd iva per cassa) ai sensi dell'art. 6 comma 5 d.p.r. ....
la manovra anti-crisi nella versione definitiva ha eliminato l'obbligo di tenuta del libro dei soci delle srl e del relativo deposito dell'elenco soci al registro delle imprese sostituendo, ai fi....
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Black List: comuicazione telematica - 19/04/2010

E' stato pubblicato in Gazzetta il decreto del Ministero Economia e Finanze che definisce le modalità e i termini del nuovo obbligo per contrastare le frodi Iva derivanti dal compimento di operazioni (acquisti e cessioni di beni, prestazione e acquisto di servizi) con imprese e professionisti domiciliati in paesi a fiscalità privilegiata (i cd. Paesi Black List) contenuto nell'articolo 1, comma 1, del decreto legge 40/2010.

La comunicazione obbiligatorio telematica avra' cadenza mensile o trimestrale in base al volume delle operazioni.

Il volume d'affari discriminante e' fissato in 50mila euro: sotto i 50mila euro la cadenza sara' trimestrale, superato tale limite la comunicazione sara' mensile.

La norma, con la dichiarata finalità di contrastare i fenomeni di evasione fiscale prevalentemente in campo Iva (in particolar modo, le frodi carosello attuate attraverso società costituite fittiziamente, cosiddette cartiere), dispone che i soggetti passivi devono comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate tutte le operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in uno dei "paradisi fiscali" individuati con i decreti ministeriali
4 maggio 1999 e 21 novembre 2001. Vanno pertanto trasmessi i dati relativi a tutti gli acquisti e le cessioni di beni e a tutte le prestazioni di servizi, quelle rese e quelle ricevute.

In particolare, con riferimento alle operazioni registrate o soggette a registrazione nel periodo di riferimento, il decreto prescrive l'indicazione, tra l'altro, dei seguenti elementi:

  • codice fiscale (o altro codice identificativo) attribuito all'operatore dallo Stato in cui lo stesso è stabilito, residente o domiciliato

  • ditta, cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio fiscale, se si tratta di persona fisica

  • denominazione o ragione sociale, sede legale o amministrativa, se soggetto non persona fisica

  • per ciascun operatore, il totale delle operazioni attive e passive effettuate, distinto tra operazioni imponibili (va evidenziato l'importo complessivo della relativa imposta), non imponibili, esenti e non soggette, al netto delle relative note di variazione, e, per le note di variazione emesse e ricevute relative ad annualità precedenti, il totale delle operazioni e la relativa imposta.

La comunicazione va trasmessa in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro l'ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento.

Segue il ritmo trimestrale anche chi ha iniziato l'attività da meno di quattro trimestri, a meno che, in quelli trascorsi, non abbia superato il limite dei 50mila euro. Quando la soglia viene oltrepassata, dal mese successivo l'adempimento diventa mensile.

L'obbligo della comunicazione entra in vigore a partire dalle operazioni effettuate dal prossimo 1° luglio.

L'Agenzia delle entrate, entro 60 giorni dall'emanazione del decreto, approverà lo specifico modello con le relative istruzioni per la compilazione.