In questo articolo vengono sintetizzate le principali innovazioni legislative che sono state introdotte di recente all'interno del Regio Decreto n.267 del 16/03/1942 recante disposizioni in materia di legge fallimentare e altre procedure concorsuali volte ad incentivare l'utilizzo di tali strumenti per prevenire e/o risolvere crisi d'impresa ed evitare che le stesse sfocino nel fallimento.

Lo scopo del Legislatore e', pertanto, quello di garantire la soddisfazione dei creditori e assicurare la continuita' aziendale.

I paragrafi che seguono illustarno le prinicipali novita' in materia.

Piani di risanamento e requisiti del professionista attestatore

L’intervento del Legislatore nel corso degli ultimi mesi ha inciso significativamente sulla disciplina dei piani di risanamento prevedendo da un lato una nuova e maggiormente specifica regolamentazione dei requisiti e dei compiti del professionista c.d. “attestatore” e, dall’altro, introducendo la facoltà di pubblicare il piano di risanamento nel registro delle imprese su richiesta del debitore.

Le principali novita' in caso di risanamento aziendale riguardano in primo luogo cosa deve attestare il professionista, non più la ragionevolezza del piano bensì la “veridicità dei dati aziendali e la fattibilità” dello stesso come gia' previsto in caso di concordato preventivo mentre, altro aspetto rilevante, riguarda l'art. 67 co. 3 lettera (d)  L.F. che dispone che il professionista debba essere designato dal debitore.

Accordi di ristrutturazione ex art. 182-bis: l'integrale pagamento dei creditori estranei all'accordo

Il testo dell'articolo 182-bis prevede in primo luogo che il debitore debba assicurare l'integrale (e non più "regolare") pagamento dei creditori estranei all'accordo di ristrutturazione e che ciò debba avvenire secondo i seguenti termini:
a) 120 giorni dall'omologazione dell'accordo in caso di crediti già scaduti a quella data   
b) 120 giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione.

E' rilevante evidenziare che la norma precisa che dalla data di pubblicazione dell'accordo e per i 60 giorni successivi i creditori non solo non possono dar corso ad azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore ma non possono neppure acquisire titoli di prelazione se non concordati.

Da ultimo, il riformato articolo 182-bis consente al debitore che, nei termini e alle condizioni della Legge Fallimentare, abbia depositato una proposta di accordo di ristrutturazione, di presentare domanda di concordato preventivo nei termini fissati dal tribunale conservando gli effetti protettivi del patrimonio del debitore rispetto alle azioni esecutive e cautelari.

Il nuovo concordato preventivo

L'articolo 161 L.F. non solo dispone che, in aggiunta alla documentazione già prevista, il ricorso sia accompagnato da "un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta"  che l'imprenditore possa depositare il solo ricorso contenente la domanda di concordato (pubblicata nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito da parte del cancelliere) e riservarsi di presentare la proposta, il piano e la documentazione entro il termine fissato dal giudice solitamente compreso tra 60 e 120 giorni.

Nello stesso termine l'imprenditore potrà, in alternativa, depositare domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione ed in tal caso gli effetti protettivi sul patrimonio dell'imprenditore prodottisi con la presentazione del ricorso si conservano sino all'omologazione dell'accordo.

E' stato inoltre previsto che nel periodo compreso tra la data di deposito del ricorso e la data del decreto di ammissione alla procedura il debitore possa compiere non solo atti di ordinaria amministrazione ma anche, previa autorizzazione del tribunale, atti urgenti di straordinaria amministrazione, con la precisazione che tutti i crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore saranno prededucibili.

Non meno interresante e' la novita' legislativa che consente la possibilità di modificare il piano o la proposta concordataria, con la precisazione che, in tal caso, sara' necessaria una nuova relazione da parte del professionista attestatore.

Il concordato con continuità aziendale

Il nuovo art. 186-bis L.F. preveda la possibilita' di presentare una domanda di concordato preventivo cd. "con continuità aziendale" mediante

1) prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore

2) cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio ad una o più società, anche di nuova costituzione.

In tal caso il piano potrà prevedere anche la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa e dovranno essere soddisfatti i seguenti requisiti:
a) la documentazione ancillare alla domanda di ammissione al concordato dovrà contenere analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività di impresa prevista dal piano concordatario, nonché delle risorse finanziarie e delle relative modalità di copertura;
b) il professionista attestatore dovrà, nella sua relazione, attestare che la prosecuzione dell'attività di impresa sia funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori. Il piano potrà inoltre prevedere una moratoria fino a un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori privilegiati salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti su cui sussiste la causa di prelazione. La disciplina del concordato con continuità aziendale registra specifiche previsioni relativamente ai rapporti contrattuali in corso alla data di deposito del ricorso, dei quali viene espressamente esclusa la risoluzione per effetto dell'apertura della procedura, nonché relativamente ai contratti pubblici pendenti sottoscritti dal debitore. Con riferimento a tali ultimi contratti si prevede che essi possano continuare a patto che il professionista attestatore ne attesti la conformità al piano, unitamente alla ragionevole capacità di adempimento del debitore.Da ultimo, il neo-introdotto articolo 186-bis articolo prevede che l'impresa ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale possa partecipare a procedure di assegnazione di contratti pubblici a patto che presenti in gara:
a) la relazione di un professionista che attesti la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;   
b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto il quale si sia impegnato, nei confronti del concorrente e della stazione appaltante, a mettere a disposizione per la durata del contratto le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto stesso ed a subentrare all'impresa nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara o dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto per qualsivoglia ragione.

Nuova finanza e continuità aziendale

L'art. 182-quinquies detta disposizioni in tema di nuova finanza e di continuità aziendale; il debitore che presenta domanda di ammissione alla procedura concordataria ovvero domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione (o proposta di un accordo di ristrutturazione) può chiedere al Tribunale di essere autorizzato a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi della Legge Fallimentare a patto che un professionista attestatore in possesso dei requisiti di legge, verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell'impresa sino all'omologazione, attesti che tali finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori.

Deroga all'applicazione delle norme in materia di riduzione e perdita del capitale sociale

Il nuovo articolo 182-sexies L.F. deroga all'operatività della disciplina in materia di perdite e riduzione del capitale sociale dettata nel codice civile che non sara' applicabile al debitore nel periodo compreso tra la data del deposito della domanda di ammissione alla procedura concordataria ovvero di omologazione dell'accordo di ristrutturazione o della proposta di accordo di ristrutturazione e sino all'omologazione stessa.

Per lo stesso periodo è esclusa l'operatività della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.


La responsabilità penale del professionista attestatore

La riforma della disciplina le procedure concorsuali pone al centro la figura del professionista attestatore per il quale e' stata prevista la responsabilità penale in caso di falso in attestazioni e relazioni.

L'articolo 236-bis L.F. dispone infatti la punizione con la reclusione da due a cinque anni e con multa da Euro 50.000 a Euro 100.000 il professionista che nelle relazioni o attestazioni da rendersi nell'ambito di piani di risanamento, concordati preventivi e accordi di ristrutturazione esponga informazioni false ovvero ometta di riferire informazioni rilevanti con l'aggravante che la pena è aumentata nel caso in cui il fatto sia commesso al fine di conseguire ingiusto profitto per sé o per gli altri. Inoltre, nel caso in cui dal fatto consegua un danno per i creditori la pena è aumentata fino alla metà.