La Legge di stabilita' 2012 (L.228/2012) ha riaperto i termini per la rideterminazione del valore fiscale dei titoli, quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati di proprietà di persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali  fissando al 30 giugno 2013 il termine entro il quale deve essere asseverata la perizia e deve essere pagata l'imposta sostitutiva (o almeno la prima rata, in caso di rateazione) per beneficiare della chance di rivalutare le partecipazioni sociali ed affrancare la plusvalenza in caso di futura vendita.

La data a cui deve fare riferimento la perizia per stabilire il valore della partecipazione e' fissata al 1 gennaio 2013. Ciò significa che può operare la rivalutazione chi è titolare di una partecipazione al 1 gennaio 2013.

I soggetti che possono rivalutare le partecipazioni sociali sono:

- persone fisiche che detengono partecipazioni sociali non in regime d'impresa

- societa' semplici

- enti non commerciali

Per rideterminare il costo fiscale della partecipazione e' necessario provvedere alla redazione e asseverazione della perizia di stima e procedere al versamento della prima o unica rata dell'imposta sostitutiva che e' pari al 4% per le partecipazioni qualificate e il 2% per le partecipazioni non qualificate; tali aliquote si applicano al valore risultante dalla perizia.

L'imposta sostitutiva può essere pagata anche in 3 rate annuali di pari importo; sulla seconda e terza rata si applica l'ìinteresse al tasso del 3% annuo.

LO STUDIO PUO' CURARE L'INTERA PRATICA DI RIVALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI MEDIANTE LA REDAZIONE E L'ASSEVERAZIONE DELLA RELAZIONE DI STIMA DEL PATRIMONIO SOCIALE PROVVEDENDO A TUTTI GLI ADEMPIMENTI E CONSENTENDO UN NOTEVOLE RISPARMIO FISCALE.

 

Per maggiori informazioni o per un preventivo della consulenza puoi contattarci via mail al seguente indirizzo info@studiodemattia.com o telefonicamente al 347/2157285 (dott. Fabio De Mattia)