La c.d. Legge di stabilità 2013, entrata in vigore dal 1° gennaio 2013, ha previsto, tra l’altro, la riapertura dei termini per la rideterminazione del costo fiscale dei terreni (edificabili o agricoli) e delle partecipazioni in società non quotate già contemplati nel DL 282/2003, convertito nella legge 27/2003.

La riapertura dei termini per la rivalutazione dei terreni e del valore delle partecipazioni prevista dalla Legge di stabilità per il 2013 consente a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali (ad es. TRUST) e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore delle partecipazioni e dei terreni stimato al 1° gennaio 2013 mediante l’assolvimento dell’imposta sostitutiva del 2% sulle partecipazioni non qualificate e del 4% sulle partecipazioni qualificate e sui terreni e sulle aree edificabili.

Pertanto, per quanto concerne i beni trasferiti in Trust, la riapertura della rivalutazione consentirà, laddove si ritenga opportuno, di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2013, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso. In tal modo sarà possibile, nel caso appunto di alienazione a titolo oneroso di detti beni, ottenere una riduzione del carico fiscale dato atto che, per effetto della rivalutazione, le plusvalenze derivanti dagli atti di cessione a titolo oneroso delle partecipazioni e dei terreni sono computate assumendo il valore rideterminato nella relazione di stima, il quale si sostituisce all’originario costo fiscale.

 

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