La legge di Stabilita' 2014 (art. 1 - comma 156) ha riaperto i termini per effettuare la rivalutazione delle partecipazioni sociali in base alle disposizioni dell'art. 7 della Legge 28/12/2011 n.448.

Aderendo a tale agevolazione la persona fisica cedente, in vista di una imminente o futura cessione, puo' assumere ai fini della determinazione della plusvalenza da assoggettare ad Irpef il valore della quota risultante dalla perizia redatta da un dottore commercialista anzich il valore di acquisto della partecipazione.

La perizia deve essere redatta sulla base di una partecipazione posseduta al 1 gennaio 2014. Il possessore della partecipazione in caso di cessione non paghera' l'Irpef ma un'imposta sostitutiva del: - 4% in caso di possesso di una partecipazione qualificata - 2% in caso di possesso di una partecipazione non qualificata. 

Ricordiamo che la partecipazione qualificata in una societa' di capitale tale quando rappresenta una percentuale superiore al 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria ovvero al 25% del capitale o patrimonio sociale (5% in caso di partecipazioni in societ quotate).

La partecipazione NON qualificata invece, quella con una percentuale pari o inferiore al 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria ovvero al 25% del capitale o patrimonio sociale (2% in caso di partecipazioni in societ quotate.

L'imposta sostitutiva puo' essere pagata in un'unica soluzione o rateizzata in 3 quote annuali di pari importi maggiorate, per la seconda e terza rata dell'interesse al tasso del 3% annuo.  

La perizia deve essere redatta e giurata entro il 30 giugno 2014. Il nostro studio puo' assistervi per una preliminare analisi di convenienza in termini di risparmio di imposte e per la redazione della perizia estimativa.   

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dott. Fabio De Mattia al 347 2157285