La legge fallimentare prevede diverse possibilità di soluzione all’azienda in crisi che - in base al livello di "gravita'" dello stato di crisi - si possono sintetizzare in:

- piano attestato di risanamento (art. 67 comma d)
-
accordo di ristrutturazione del debito (art. 182 bis) con eventuale transazione fiscale (art. 182 ter)
-
concordato preventivo
(artt. 160 e seguenti).

Pe rquanto inserite all'interno della legge fallimentare il piano attestato di risanamento e l’accordo di ristrutturazione del debito non sono classificate tra le procedure concorsuali ma possono essere definiti “strumenti concorsuali” in cui la componente privatistica degli accordi prevale su quella pubblicistica.

Tra le alternative alla procedura fallimentare previste dalla normativa vigente trova collocazione il concordato preventivo giudiziale, che è una procedura concorsuale di gestione dell’insolvenza. Esso è lo strumento che permette di superare lo stato di crisi  in cui versa l’impresa procedendo ad una gestione alternativa a quella fallimentare che dovrebbe permettere una migliore soluzione per i creditori e dare maggiori possibilità di ricollocare l’azienda sul mercato in condizioni di competitività.

Sulla base di uno di questi strumenti di soluzione alla crisi d'impresa l’imprenditore in crisi può proporre ai suoi creditori una soluzione “concordata” della crisi formulando un piano che appaia idoneo a fornire la migliore soddisfazione possibile, cercando di mantenere viva l’impresa ove ne ricorrano i presupposti, con particolare attenzione e riguardo ai livelli occupazionali .


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