De Mattia & Palma Commercialisti - News
Iva di gruppo - 15/03/2009
l'agenzia delle entrate con la risoluzione n.51/e/2009 del 25.02.2009 ha stabilito che nell'ambito dell'iva di gruppo, in caso di gruppi di societa' con patrimonio consolidato superiore a 258.228....
il ministro dell'economia tremonti nella conferenza stampa al termine dell'ecofin del 10.03.2009 ha annunciato che l'italia ha ottenuto il via libera dall'ue affinche' l'aliquota agevolata iva al....
il decreto legge 5/2009 (decreto incentivi) ha stabilito un incremento delle sanzioni a carico del contribuente che utilizza indebitamente somme a credito (compensazioni indebite) con il mod. f24....
il decreto incentivi (d.l. 5/2009 del 10 febbraio 2009) agevola le imprese che realizzano operazioni di aggregazione (fusione, scissione, conferimento) mediante il riconoscimento gratuito dei maggiori....
il d.l. 5/2009 (decreto legge incentivi) e' stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale l'11 febbraio; il decreto contiene contributi per circa 2 miliardi di euro per l'acquisto di impianti a ....
in caso di prestiti fruttiferi effettuati dai soci in favore della societa' gli interessi erogati dalla societa' sono soggetti ad una ritenuta, d'acconto o d'imposta, a seconda dei casi. la ritenuta e....
i soci possono finanziare la societa' versando somme di denaro, definibili quale capitale di credito ed allocati al passivo, sub. d 3), dello stato patrimoniale ex art. 2424 c.c.. a tali prestiti....
la risoluzione n.91/e/2006 del 12.07.2006 emanata dall'agenzia delle entrate ha ribadito quanto gia' affermato con la precedente risoluzione n.115/e/2005 del 08.08.2005 in merito alla corretta individ....
la circolare n. 3/e/2009 del 04.02.2009 esamina alcuni casi particolari di acquisto di veicoli provenienti dall'estero. in caso di acquisto di ciclomotori, macchine agricole e macchine operatrici, la....
la circolare n. 3/e/2009 del 04.02.2009, emanata dall'agenzia delle entrate ma elaborata e redatta congiuntamente con il ministero dei trasporti, esamina alcuni casi particolari di immatricolazione ve....
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Crisi d'impresa: il piano di risanamento e l'accordo di ristrutturazione - 22/10/2014

La Legge Fallimentare prevede la possibilita' per le aziende in crisi in possesso di elementi patrimoniali su cui fare affidamento di accedere a procedure volte a ricostituire l'equilibrio economico-finanziario dell’impresa ed evitare una procedura fallimentare.

A seconda della gravità della situazione di crisi aziendale una società “in crisi” puo' avviare un piano di risanamento industriale ex articolo 67, comma 3, lettera d) della Legge Fallimentare o un accordo di ristrutturazione ex articolo 182-bis della Legge Fallimentare.

La prassi insegna che la scelta di optare per un piano di risanamento presuppone che lo stato di crisi aziendale possa essere risolto in un orizzonte temporale limitato (solitamente 3-5 anni) mediante l’alleggerimento del proprio indebitamento finanziario comprendendo, eventualmente, la dismissione di asset non strategici per la “continuità dell’attività aziendale”.

La legge stabilisce che il piano di risanamento sia “idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria”, sulla base di un parere di un professionista indipendente abilitato che attesti “la veridicita' dei dati aziendali e la fattibilita' del piano”.

In caso di un eventuale successivo fallimento dell’azienda gli atti e i pagamenti compiuti in esecuzione del piano di risanamento non sono soggetti a revocatoria fallimentare.

Nel caso in cui la situazione di crisi aziendale sia più grave rispetto all’ipotesi sopra descritta e' possibile optare per un accordo di ristrutturazione dei debiti, eventualmente comprendendo anche la transazione fiscale per debiti erariali e contributivi; in tal caso e' necessario un intervento più strutturale sull’indebitamento finanziario della società prendendo in considerazione un arco temporale più ampio e l’adozione di misure volte ad una significativa dismissione di asset aziendali.

A tale riguardo, la normativa prevede una serie di requisiti ed una specifica procedura a cui l’imprenditore ed i creditori che intendono sottoscrivere l’accordo sono tenuti a conformarsi.

In tale fattispecie, a differenza dell’ipotesi del piano di risanamento e' obbligatoria la sottoscrizione di un accordo tra la società in crisi e un ceto creditorio (c.d. creditori aderenti) che rappresenti almeno il 60% dell’esposizione debitoria complessiva della stessa. In piu' tale accordo, una volta sottoscritto, dovrà essere depositato dalla società presso il Tribunale oltre ad altri documenti, tra cui, una relazione redatta da un professionista abilitato che attesti la veridicita' dei dati aziendali e l’attuabilita' dell’accordo con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori “estranei” all’accordo.

Poi l’accordo dovra' essere pubblicato nel Registro delle Imprese competente; da tale momento, i creditori non potranno iniziare ne' proseguire azioni  cautelari o esecutive contro il patrimonio della società per 60 giorni ed i creditori estranei all’accordo entro 30 giorni potranno presentare eventuali opposizioni.

Successivamente, il Tribunale pronuncia decreto motivato con cui procederà all’omologazione dell’accordo, oppure al suo rigetto. A decorrere dalla data di emissione del decreto di omologa, l’accordo svulupperà i proprie effetti non solo tra le parti ma anche in relazione alle cautele e coperture previste dalla normativa applicabile.

Anche a seguito di un accordo di ristrutturazione debitamente omologato, in caso di fallimento dell’azienda, gli atti compiuti in esecuzione dell’accordo non saranno soggetti a revocatoria fallimentare.

In aggiunta se l’imprenditore dovesse contrarre ulteriore indebitamento da nuova finanza (anche se proveniente dai soci) nell’ambito di un processo di ristrutturazione, i relativi crediti saranno prededucibili in sede di liquidazione dell’attivo della società.

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dott. Fabio De Mattia al 347 2157285