De Mattia & Palma Commercialisti - News
scade il 16 marzo 2011 il termine per il versamento dell’iva dovuta sulla base della dichiarazione iva annuale da presentare in forma autonoma o in unico 2011. soggetti obbligati sono obbligat....
dal 2011 l’istanza per il rimborso iva non si presenta piu' al concessionario con il modello vr ma solo in dichiarazone e per via telematica. con provvedimento del direttore dell’agenzia ....
a partire dal 1 luglio 2011 gli avvisi di accertamento relativi al periodo d'imposta 2007 e successivi non saranno piu' seguiti dalla cartella di pagamento ma saranno titoli immediatamente esecut....
a partire dal 1 gennaio 2011 non e' piu' possibile compensare con altri tributi in f24 eventuali crediti erariali (ad esempio per iva o per imposte sui redditi), quando lo stesso contri....
un provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate datato 30 dicembre 2010 stabilisce che per le attivita' di tutoraggio e accertamento su imprese e grandi contribuenti stranieri, ma ident....
il 29 dicembre 2010 con provvedimento protocollo 2010/188376 l’agenzia delle entrate ha dato attuazione al regime autorizzatorio introdotto dal dl 78/2010 per l’effettuazione delle operazi....
Spesometro - 02/01/2011
dopo il redditometro arriva lo spesometro, vale a dire il nuovo sistema di controllo dell’agenzia delle entrate contro l’evasione fiscale che setaccera’ tutti i pagamenti tra i sogge....
a partire dal 1 febbraio 2011 viene modificata la misura delle sanzioni ridotte previste in caso di utilizzo del ravvedimento operoso. in particolare: - per i versamenti omessi, care....
la legge di stabilita' 2011 ha stabilito che per le cessioni di immobili abitativi da parte di un'impresa di costruzioni (o ristrutturazioni) l’esenzione iva scatta dopo cinque anni da....
confermata anche per il 2011 l’agevolazione prevista per gli interventi diretti al risparmio energetico. con una novita': lo “sconto” in dichiarazione per i lavori effettuati nel 20....
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Spese di rappresentanza a partire dal 2008 - 01/02/2009

Il D.M. 19.11.2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15.01.2009 (si veda il link) stabilisce i nuovi criteri di individuazione e i limiti di deducibilita' delle spese di rappresentanza applicabili a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007 (quindi 2008 per gli esercizi solari).

Individuazione spese di rappresentanza: si considerano inerenti, se sostenute e documentate le spese per acquisto di beni e servizi effettuate a fini promozionali o di pubbliche relazioni il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza al fine di generare benefici economici o il cui sostenimento sia coerente con pratiche commerciali di settore. Il decreto stabilisce, comunque, che sono sempre considerate spese di rappresentanza le spese per viaggi turistici in occasione dei quali siano programmate o effettivamente svolte significative attivita' promozionali dei beni e/o servizi cui e' diretta l'attivita' aziendale; le spese  per feste, ricevimenti o altri eventi di intrattenimento organizzato per l'inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell'impresa; le spese per mostre, fiere ed eventi simili.

Limite di deducibilita': le spese si possono dedurre in funzione dell'ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa secondo le seguenti percentuali:

  • 1,3% dei ricavi e proventi fino a 10 mln €
  • 0,5% dei ricavi e proventi per la parte eccedente i 10 mln € e fino a 50 mln €
  • 0,1% dei ricavi e proventi per la parte eccedente i 50 mln €

Le spese per acquisto di beni di importo unitario non superiore a 50 € devoluti gratuitamente sono interamente deducibili.

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