De Mattia & Palma Commercialisti - News
natura della dichiarazione la comunicazione ha la funzione di fornire all'amministrazione finanziaria i dati iva sintetici relativi alle operazioni effettuate nell'anno precedente, che costituiranno&....
la società che tramite fornitore italiano invia capi d'abbigliamento alla cliente sammarinese, in base a un contratto estimatorio, realizza un'operazione inquadrabile come esportazione non impo....
la mancata riscossione di un credito deve essere provata da "elementi certi e precisi" affinché la perdita possa essere considerata deducibile dal reddito di impresa (articolo 101, co....
sono disponibili sul sito dell'agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it le bozze dei modelli di dichiarazione dei redditi per le societa' di persone e gli enti non commerciali, nonche' l'a....
sintesi delle voci approvate. accertamenti (articolo 27). viene estesa l'applicazione dell'istituto dell'adesione agli inviti a comparire anche per le altre imposte indirette, diverse dall'iva. dunqu....
con la nuova direttiva dsr/nc/2009/02 del 14 gennaio equitalia semplifica la procedura di rateazione delle cartelle esattoriali. la direttiva, infatti, alleggerisce la prima rata per chi ha chies....
l’art 6 del decreto “anticrisi” (dl 185/2008) deroga al principio generale di indeducibilità dell’irap, prevedendo la deducibilità dal reddito imponibile della qu....
in sede di conversione del decreto legge 185/2008, è stato introdotto un emendamento governativo riguardante la pubblicità dei trasferimenti di quote di srl e la costituzione del pegno e....
la finanziaria 2008 ha stabilito che, a partire da quest'anno, la dichiarazione irap non deve essere più presentata all'interno di unico ma trasmessa telematicamente in forma autonoma.  s....
l’italia ha recepito la direttiva 2006/46/ce con il d. lgs. 173 del 3 novembre 2008 (pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 260 del 6 novembre 2008). il nuovo art. 2435-bis dispone i nuovi limit....
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Finanziamento soci Srl: imposte dirette e indirette - 08/03/2009

In caso di prestiti fruttiferi effettuati dai soci in favore della societa' gli interessi erogati dalla societa' sono soggetti ad una ritenuta, d'acconto o d'imposta, a seconda dei casi. La ritenuta e' del 12,50% a titolo di acconto se il socio e' persona fisica che non possiede la partecipazione come impresa residente; la ritenuta e' del  12,50% a titolo di imposta se il socio (senza distinzione tra persona fisica o giuridica) e' un soggetto non residente, salvo le specifiche disposizioni in materia di doppia imposizione (convenzioni bilateriali). La rirtenuta e' del 27% a titolo di imposta se il percettore degli interessi (socio della societa') e' residente in un Paese a fiscalita' privilegiata. Non si applica alcuna ritenuta se il socio percettore di interessi e' una persona fisica o giuridica che detiene la partecipazione come impresa in quanto in tal caso gli interessi percepiti conocorrono a formare il reddito d'impresa e sono pertanto tassati come componente positivo di reddito nell'anna in cui sono incassati.

La rinuncia dei soci alla restituzione dei finanziamenti apportati alla societa' non costituiscono sopravvenienza attiva (art. 88, comma 4, d.p.r. 917/1986) in quanto, come chiarito dalla Risoluzione n.152/E/2002 del 22.05.2002, la rinuncia al finanziamento non discende dalla volonta' dei soci di compiere una liberalita' in favore della societa' quanto, invece, dalla necessita' di patrimonializzarla.

Anche dal punto di vista contabile la rinuncia da parte dei soci non ha effetti dal punto di vista economico per la societa' ma solo patrimoniali; infatti, l'OIC 28 ha chiarito che la rinuncia al credito vantato dai soci per finanziamenti non transita per il Conto economico, trattandosi di un apporto.

I finanziamenti dei soci sono soggetti all'imposta di registro nella misura del 3% in termine fisso solo quando risultano da contratto sottoscritto da entrambe le parti (il socio e il soggetto esponente dell'organo amministrativo in possesso dei poteri di rappresentanza e di firma per conto della societa'). Se il contratto di finanziamento si e' formato per corrispondenza commerciale avente data certa sono soggetti a registrazione solo in caso d'uso (art. 1, lett. a), Tariffa, Parte II, d.p.r. 131/1986).