De Mattia & Palma Commercialisti - News
il d.p.c.m. del 24 luglio 2009 in corso di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale ha prorogato la scadenza per gli adempimenti fiscali del 16 agosto al 20 agosto senza alcuna maggiorazione. la proro....
le imprese che decideranno di aumentare il capitale sociale fino a 500 mila euro potranno beneficiare di uno sgravio fiscale pari al 3%. questo e' quanto prevede l'emendamento al decreto leg....
il maxiemendamento al decreto legge 78/2009 (manovra d'estate 2009) ha previsto l'innalzamento a 15mila euro del limite a partire dal quale le imprese che vorranno utilizzare il credito iva ....
le imprese che intendono valersi dell'agevolazione prevista dalla tremonti ter (detassazione degli investimenti) dovranno determinare gli importi degli acconti d'imposta dovuti per il 2009, il 20....
il decreto legge 78/2009 (la cosiddetta manovra d'estate) varato dal governo prevede la possibilita' per le imprese che effettuano investimenti nel periodo compreso tra il 1° luglio 2009 e il....
la materia era già stata rivista con la manovra d'estate dello scorso anno e con il decreto legge 185/2008, che aveva previsto l'applicazione di una sanzione compresa tra il 100 e il 200% del c....
la manovra d'estate (decreto legge 78/2009) ha previsto che i coefficienti di ammortamento dovranno essere modificati entro il 31 dicembre 2009 tenendo conto della mutata incidenza sui processi produt....
la manovra d'estate varata dal governo (decreto legge n. 78/2009) ha reintrodotto nell' ordinamento fiscale una misura a sostegno delle imprese gia' nota agli operatori in quanto proposta in passato: ....
l'acquisto intracomunitario è l'acquisizione a titolo oneroso della proprietà o di altro diritto reale godimento su beni spediti o trasportati nel territorio dello stato italiano da altr....
l'agenzia delle entrate con un comunicato stampa ha precisato che le nuove norme in materia di compensazione dei crediti (art. 10 d.l. 78/2009, c.d. "manovra d'estate 2009") troveranno apopl....
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Finanziamento soci Srl: imposte dirette e indirette - 08/03/2009

In caso di prestiti fruttiferi effettuati dai soci in favore della societa' gli interessi erogati dalla societa' sono soggetti ad una ritenuta, d'acconto o d'imposta, a seconda dei casi. La ritenuta e' del 12,50% a titolo di acconto se il socio e' persona fisica che non possiede la partecipazione come impresa residente; la ritenuta e' del  12,50% a titolo di imposta se il socio (senza distinzione tra persona fisica o giuridica) e' un soggetto non residente, salvo le specifiche disposizioni in materia di doppia imposizione (convenzioni bilateriali). La rirtenuta e' del 27% a titolo di imposta se il percettore degli interessi (socio della societa') e' residente in un Paese a fiscalita' privilegiata. Non si applica alcuna ritenuta se il socio percettore di interessi e' una persona fisica o giuridica che detiene la partecipazione come impresa in quanto in tal caso gli interessi percepiti conocorrono a formare il reddito d'impresa e sono pertanto tassati come componente positivo di reddito nell'anna in cui sono incassati.

La rinuncia dei soci alla restituzione dei finanziamenti apportati alla societa' non costituiscono sopravvenienza attiva (art. 88, comma 4, d.p.r. 917/1986) in quanto, come chiarito dalla Risoluzione n.152/E/2002 del 22.05.2002, la rinuncia al finanziamento non discende dalla volonta' dei soci di compiere una liberalita' in favore della societa' quanto, invece, dalla necessita' di patrimonializzarla.

Anche dal punto di vista contabile la rinuncia da parte dei soci non ha effetti dal punto di vista economico per la societa' ma solo patrimoniali; infatti, l'OIC 28 ha chiarito che la rinuncia al credito vantato dai soci per finanziamenti non transita per il Conto economico, trattandosi di un apporto.

I finanziamenti dei soci sono soggetti all'imposta di registro nella misura del 3% in termine fisso solo quando risultano da contratto sottoscritto da entrambe le parti (il socio e il soggetto esponente dell'organo amministrativo in possesso dei poteri di rappresentanza e di firma per conto della societa'). Se il contratto di finanziamento si e' formato per corrispondenza commerciale avente data certa sono soggetti a registrazione solo in caso d'uso (art. 1, lett. a), Tariffa, Parte II, d.p.r. 131/1986).